1. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, il Consiglio nazionale dell'Ordine delibera l'iscrizione all'Albo, dopo avere verificato il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 3.
2. L'iscrizione all'Albo avviene con la specifica annotazione della qualifica lavorativa risultante dal libretto di lavoro o dalla scheda professionale.