Art. 2.
(Iscrizione).

      1. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, il Consiglio nazionale dell'Ordine delibera l'iscrizione all'Albo, dopo avere verificato il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 3.
      2. L'iscrizione all'Albo avviene con la specifica annotazione della qualifica lavorativa risultante dal libretto di lavoro o dalla scheda professionale.

 

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